Coordinamento della sicurezza
La Sicurezza è parte integrante del contratto d’appalto o di concessione, e costituisce un settore portante su cui investire tempo e professionalità.
Lo Studio Plan 9 dispone di professionisti tecnici abilitati ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (“Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) a rivestire il ruolo di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dell’opera, con i seguenti compiti indicati dal testo normativo:
“Art.91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione:
- Redige il piano di sicurezza e di coordinamento […] ;
- Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica [..]. “
“Art.92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] ;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. […]
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.”
Nel 2009 la normativa ha subito aggiornamenti sostanziali al proprio corpo, introdotti dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).