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Plan 9
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Coordinamento della sicurezza

La Sicurezza è parte integrante del contratto d’appalto o di concessione, e costituisce un settore portante su cui investire tempo e professionalità.

Lo Studio Plan 9 dispone di professionisti tecnici abilitati ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (“Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) a rivestire il ruolo di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dell’opera, con i seguenti compiti indicati dal testo normativo:

“Art.91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione:

  • Redige il piano di sicurezza e di coordinamento […] ;
  • Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica [..]. “

“Art.92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] ;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. […]
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.”

Nel 2009 la normativa ha subito aggiornamenti sostanziali al proprio corpo, introdotti dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).

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